Le polizze assicurative stipulate per coprire i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali o danni al proprio veicolo (polizza kasko) non sono obbligatorie.
Le polizze assicurative contro il rischio d’incendio del veicolo coprono, normalmente, sia i danni causati da incendi dolosi (intenzionali) che quelli causati da incendi accidentali (casuali).
Nella polizza assicurativa contro il rischio di furto o incendio, il risarcimento dovuto non può essere superiore al valore che il veicolo aveva al momento in cui è stato rubato o ha preso fuoco.
Nel caso in cui il veicolo venga rubato in uno Stato estero, per poter attivare l’assicurazione bisogna ripetere la denuncia nello Stato italiano.
Non è vero che per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio d’incendio occorre che il veicolo sia munito di staccabatteria automatico.
Non è vero che per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di furto, occorre che il veicolo sia dotato di antifurto.
Non è vero che garantiscono forme di rendita vitalizia.