Lo sapevate che è sufficiente commettere 3 violazioni stradali da cinque punti, nell’arco di un anno, per essere costretti alla revisione della patente e al temibile esame di idoneità tecnica? Scopriamo nel dettaglio come funziona.
Ebbene si, ancora novità per gli intrepidi amanti delle quattro ruote. Da oggi non bisogna necessariamente azzerare i punti a disposizione sulla patente per tornare sotto esame e affrontare la tanto odiata
Revisione Patente. Chiunque collezioni tre multe che prevedono la decurtazione di almeno 5 punti, nell’arco di dodici mesi, sarà sottoposto alla
Revisione tecnica della Patente e al conseguente esame. Così ha sentenziato di recente il tribunale amministrativo del Veneto, lanciando i trasgressori nel panico di un nuovo esame costoso e complicato.
Decurtazione punti patente
Come è facile intuire, il numero dei
punti decurtati per le infrazioni stradali dipende dalla gravità delle violazioni commesse, a seconda delle stesse, si possono infatti perdere da 1 a 10 punti; se invece sono accertate più infrazioni simultaneamente, al conducente del veicolo possono essere tolti fino a 15 punti. Queste tematiche sono state già ampiamente affrontate nell’articolo riguardante la
patente a punti, la novità che invece occorre acquisire è che attualmente, chi compie tre infrazioni che comportino la decurtazione di un minimo di 5 punti sulla patente, nel corso di un anno, è obbligato alla
Revisione della stessa. Questo si traduce, per l’automobilista, nell’obbligo di sostenere nuovamente l’
esame patente teorico e pratico per accertare la propria idoneità tecnica alla guida.
Cos’è la revisione patente?
L’Articolo 128 del Codice della Strada disciplina la
Revisione della patente di guida. Ma cosa significa “avere la patente in revisione”? La revisione della patente è un provvedimento di natura cautelare che può essere adottato dalla Motorizzazione quando sorge il dubbio che il titolare di patente di guida non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, oppure dell’idoneità tecnica. Nel primo caso è disposta una visita medica presso la
Commissione Medica Locale, e invece nel secondo, legato spesso a violazioni del codice stradale, viene disposto un nuovo esame di teoria e guida.
Revisione patente: esame di idoneità tecnica.
Essere in
Revisione Patente obbliga dunque l’automobilista a “rivedere” la propria idoneità alla guida, ovvero è necessario sostenere nuovamente l’esame patente a quiz e quello pratico con l’autoveicolo. L’accertamento dell’idoneità tecnica della patente di guida è la verifica del permanere delle capacità tecniche del titolare della patente stessa, attraverso le due prove. Il conducente titolare di patente in revisione, può presentarsi all
’esame sia come privatista che attraverso una
scuola guida. Dopo aver superato la prova teorica, si passerà alla prova pratica; l’esito negativo della prima comporta la non ammissione alla seconda e la revoca della patente di guida. L’esito negativo della prova pratica comporta invece la revoca della patente di guida.
Rifare l’esame della patente non è mai stato così semplice!
Chi ha la
patente in revisione, per poter
recuperare i punti perduti in seguito alle violazioni stradali, deve ripetere l’esame patente. Per superare nuovamente la prova teorica occorre ripassare la teoria e le regole del
Codice della Strada, senza lamentarsi o lasciarsi intimorire. In molti casi infatti, l’idea di dover studiare nuovamente
la teoria dell’esame patente, diventa un ostacolo insormontabile. Consultando il nostro
manuale patente online e utilizzando la nostra
app quiz patente, scaricandola o registrandosi sul nostro portale, ripetere la prova sarà invece un gioco da ragazzi! Il Manuale Patente completo vi consentirà di studiare e ripassare esclusivamente la teoria degli argomenti che troverete nei quiz per l’esame delle patenti A e B.
L’applicazione Quiz Patente Online vi farà invece esercitare sui quiz ministeriali aggiornati costantemente, senza alcuno sforzo, restituendovi tutta la sicurezza “smarrita per strada”.
Ricordate sempre che: “se avete superato una volta l’esame patente, riuscirete a rifarlo brillantemente”.
Revisione patente: Prova teorica
L’
esame di teoria della patente, svolto attraverso schede quiz informatizzate, si effettua normalmente negli uffici della
Motorizzazione Civile, attraverso un questionario di 40 domande. Le stesse, come già riportato, derivano da un archivio suddiviso in 25 diversi argomenti secondo le direttive stabilite dalla Comunità europea.
Revisione patente: Prova pratica
Al termine della prova di teoria bisogna superare nuovamente l’
esame pratico della patente. Nel caso di
revisione della patente di guida con provvedimento di sospensione della stessa, l’esame è effettuato dopo il periodo di sospensione. Com’è facile immaginare, la prova pratica va compiuta su veicoli della corrispondente categoria per la quale è stata rilasciata la patente in revisione e può essere svolta sia con un veicolo privato sia con un veicolo di una scuola guida.
Nel caso in cui la
patente sia stata sospesa a tempo indeterminato, si potrà eseguire la prova di guida, solo generando, in sede di esame, il
decreto di sospensione a tempo indeterminato con relativa dichiarazione degli Organi di Polizia di avvenuto ritiro della patente. Tali decreto e dichiarazione dovranno essere presentati, prima dell’esame di guida, presso lo sportello “incidenti-ostativi” per il rilascio del nulla osta all’effettuazione dell’esame.
Nel caso in cui la
patente sia sospesa a tempo determinato, l’esame di guida potrà essere eseguito soltanto dopo il termine del periodo di sospensione stesso, cioè dopo la restituzione della patente che dovrà essere esibita in originale all’atto dell’esame di guida.
Documenti necessari per l’esame di revisione della patente di guida
L’automobilista, titolare di patente per la quale è disposta la revisione, per poter compiere la prova pratica, deve presentare la seguente documentazione:
- Domanda redatta su modello denominato: mod. TT 746 in distribuzione presso gli Uffici competenti (per le pratiche registrate dall’11 dicembre 2015, la tariffa relativa al c/c 9001 sarà di 16,20 euro);
- Versamento redatto su c./c. 9001 Euro 15,00 (in distribuzione presso gli Uffici dell’UMC e gli Uffici Postali – i codici causali non sono obbligatori – i bollettini di conto corrente postale n. 9001 pagati presso Uffici Postali e finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi). L’attestazione di avvenuto pagamento deve essere inserita nell’apposito spazio;
- Provvedimento di revisione in originale e fotocopia;
- Certificato Medico in bollo in originale e fotocopia (con data non anteriore a 3 mesi), rilasciato dalla Autorità Sanitaria come prescritto sul provvedimento di revisione. Il certificato non è richiesto se non prescritto nel provvedimento suddetto.
- La patente in corso di validità in originale e fotocopia, oppure eventuale provvedimento di sospensione in originale con notifica del ritiro della stessa, nel caso di sospensione di patente a tempo indeterminato. Se la patente è sospesa a tempo determinato dalla Prefettura, l’esame non può essere sostenuto prima del termine del periodo indicato nel provvedimento (solo dopo tale termine l’interessato deve richiedere la restituzione della patente alla Prefettura). I conducenti che devono sostenere la prova di guida dell’esame di revisione devono presentarsi con la patente in originale o con il permesso provvisorio di guida rilasciato dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (nel caso di patente ritirata dalle autorità competenti e non restituita al titolare). Questo permesso provvisorio di guida è equiparabile al “foglio rosa”, e dunque l’automobilista che effettua la prova pratica deve presentarsi all’esame accompagnato da persona munita di patente di guida della stessa categoria (o di categoria superiore) in corso di validità;
- se intende compiere la prova pratica, su veicolo privato, deve mostrare la carta di circolazione dello stesso. Nello specifico, dal documento deve emergere che il veicolo è intestato al conducente titolare di patente per la quale è disposta la revisione. Nel caso in cui, il veicolo sia di proprietà di terzi, si consente l’uso dello stesso per la prova pratica, purché sia presentato l’apposito modulo;
- contrassegno e certificato di assicurazione R.C. in corso di validità. Per la prova pratica con autocarri, deve essere prevista copertura assicurativa anche per l’esaminatore, limitatamente al giorno della prova.
Per essere sicuri di avere “tutte le carte in regola” per la Revisione Patente è utile consultare il sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Il conducente titolare di patente, per la quale è disposta la revisione, dovrà dimostrare di essere sicuro e capace alla guida, osservando scrupolosamente le
procedure base della sicurezza stradale e
le norme di comportamento vigenti.
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