Pagamento IVA anche sulle patenti moto?

IVA 22% anche per le patenti moto Alcune società di categoria lanciano l’allarme, sembrerebbe che l’Agenzia delle Entrate stia estendendo l’IVA al 22% anche sulle patenti moto. Il 30 gennaio scorso, infatti, in occasione di Telefisco 2020 – l’evento annuale de Il Sole 24Ore che prende in esame le novità fiscali previste per i contribuenti e i professionisti a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio -, l’AdE ha affermato che l’imponibilità IVA riguarda anche le patenti di categoria A. In base agli ultimi chiarimenti, si evidenzia che, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i corsi per il conseguimento delle patenti A, A1 e A2 devono considerarsi soggetti al pagamento dell’IVA. Questa novità risulterebbe però in contrapposizione a quanto previsto in prima istanza nella manovra finanziaria, che prevedeva l’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto solo sui corsi di teoria e di pratica per le patenti di categoria B e C1. L’Agenzia delle Entrate ha invece precisato che, così come per le categorie B e C1, anche i corsi per ottenere le patenti di categoria A, A1 e A2, rappresentano un insegnamento specialistico e pertanto, da gennaio 2020 devono essere considerati imponibili. Nel decreto fiscale approvato il 6 dicembre però non si parlava espressamente di altre prestazioni didattiche, come quelle oggetto del chiarimento e che, quindi, prevedrebbero il pagamento del 22% di IVA anche per le lezioni per il conseguimento della patente moto. Unasca ha chiesto chiarimenti proprio in questi giorni, affermando: “ricordiamo che il Governo ha recepito con il Decreto fiscale approvato il 6 dicembre scorso la sentenza della Corte di Giustizia europea solo per le patenti B e C1. Solo per queste due categorie non vale più l’esenzione IVA. Ed è legge”. Vedremo nelle prossime ore come evolverà la questione.

Quali sono le patenti A, A1 e A2?

  • La patente A1 si prende a 16 anni ed è necessaria per la guida dei motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg. Inoltre, è richiesta anche per la guida di tricicli di potenza non superiore a 15 kW o macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli.
  • La patente A2 si prende a 18 anni ed è necessaria per guidare motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.
  • La patente A si prende a 20 anni e se si è titolari della patente A2 da almeno due anni e consente di guidare dai 21 anni tricicli di potenza superiore ai 15 kW e dai 24 anni motocicli con motore di cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

La questione IVA per le autoscuole

Lo scorso settembre è esploso il “caso IVA” che ha scosso l’intero settore delle scuole guida. Come chiarito qui dal nostro esperto – l’Italia infatti si è dovuta adeguare, accogliendo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 marzo 2019 (C-449/17), la quale stabilisce che, in tutti gli Stati membri, le lezioni di scuola guida non possono rientrare nel regime di esenzione previsto dalla direttiva 2006/112, in quanto consentito solo alle imprese finalizzate a favorire attività di interesse pubblico, elencate nella stessa direttiva come: “educazione dell’infanzia o della gioventù, insegnamento scolastico o universitario, formazione o riqualificazione professionale”. L’insegnamento per il conseguimento della patente, pur prevedendo nozioni sia teoriche che pratiche, costituisce una tipologia di insegnamento specialistico e non prevede la trasmissione di un “insieme ampio e diversificato di conoscenze e competenze riguardanti diverse materie”, così come richiesto alle attività esenti dal pagamento dell’IVA.

Un anno di novità fiscali e didattiche per le autoscuole

Quest’anno sono già state introdotte alcune importanti novità per il settore autoscuole e si sta discutendo proprio in questo periodo di altri cambiamenti in corso per il settore, tra cui:
  • l’obbligo – a partire da luglio 2019 – di introdurre il cronometro automatico per i test di guida. Infatti, secondo la disciplina del D.M. 26 settembre 2018 sulle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti A1, A2 e A, al fine di evitare contestazioni sulla rilevazione dei tempi di percorrenza del tracciato, i cronometri ora devono essere esclusivamente di tipo automatico, con rilevatori alla partenza e all’arrivo e i tempi misurati devono essere chiaramente visibili al fine di garantire la trasparenza del risultato.
  • La nuova direttiva che approva in via preliminare il decreto legislativo che estende l’obbligo della patente di guida professionale CQC a tutti. Tale direttiva prevede quindi modifiche relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci e persone e stabilisce che la licenza CQC non sarà più necessaria solo a chi svolge l’attività di autotrasportatore, ma a tutti coloro che guidano con patenti C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, eliminando così il riferimento all’attività di guida professionale ed estendendo gli obblighi a tutti i conducenti di veicoli la cui guida richieda le patenti sopra citate.
  • L’obbligo per le scuole guida di emettere scontrino elettronico al fine di contrastare l’evasione fiscale e di dotarsi di registratore di cassa telematico per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, in modo da permettere la consultazione immediata di vendite, IVA incassata e altro. La data ultima per l’adeguamento al registratore di cassa telematico è fissata al 30 giugno 2020.

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