La sospensione della patente viene disposta dal Prefetto, dalla Motorizzazione Civile e dall'Autorità Giudiziaria e consiste nel vietare di condurre veicoli per un determinato periodo.
La sospensione è una sanzione accessoria che deriva dalla violazione di alcuni articoli del codice della strada; a volte, non alla prima infrazione, ma quando per 2 volte in 2 anni il conducente rifaccia la stessa irregolarità.
Ad esempio:
- quando il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulle velocità
- quando si supera di oltre 40 km/h il limite massimo di velocità
- si circola, in autostrada, sulla corsia di emergenza in casi non previsti dal codice della strada
- quando il conducente guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica
- quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sul suo eventuale stato di ebbrezza alcolica
- quando il conducente fugge senza prestare soccorso alla persona investita
- quando il conducente circola abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro
- se vengono falsificati o contraffatti i documenti relativi all'assicurazione del veicolo
- in caso di temporanea perdita dei requisiti fisici o psichici
- se il titolare guida con patente di categoria diversa da quella necessaria per il veicolo condotto
Non è vero che viene disposta:
- quando il conducente circola con patente sospesa
- quando il titolare della patente perde definitivamente i requisiti fisici
- quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti prescritti
- contestualmente alla comunicazione di azzeramento dei punti
- quando si circola senza avere con sé la patente di guida
- quando si circola con patente illeggibile o deteriorata
- quando, a richiesta degli agenti, non si è in grado di esibire il segnale mobile di pericolo
- quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali
- quando si lascia il veicolo in sosta negli spazi destinati ai disabili
- quando non si è pagato nei termini il bollo dell'auto