Modificato l’elenco contenente le malattie per le quali non è possibile conseguire la patente di guida. Abrogata la norma che inseriva le patologie ematiche tra quelle invalidanti. Chi è affetto da malattie del sangue potrà finalmente sostenere l’esame per la patente e/o ottenerne il rinnovo. Ecco tutti i dettagli!
Il progresso scientifico in costante evoluzione e le nuove ed efficaci terapie per la cura delle malattie del sangue permetteranno a moltissimi cittadini, affetti da malattie ematiche, di guidare e quindi di
sostenere l’esame della Patente e il rinnovo della stessa. Il
Decreto del Presidente della Repubblica numero 139, valido dal 6 ottobre, eliminerà definitivamente il
divieto di mettersi al volante per gli emofilici.
Stop al divieto di guida per chi soffre di malattie del sangue!
Negli ultimi mesi il Codice Stradale ha subito importanti variazioni
per garantire il diritto di guidare a chiunque possa farlo in assoluta sicurezza. Modificata in questo senso l’Appendice II del Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S (D.P.R. n° 495 del 16-12-’92) contenente l’elenco delle
patologie che non permettono di ottenere il certificato di idoneità alla guida. Lo stesso regolamento comprende:
- le malattie cardiovascolari (sulla cui gravità si pronuncia la commissione medica locale);
- il diabete mellito (ove sia necessaria l’insulina per la cura);
- le altre malattie endocrine gravi e quelle del sistema nervoso (sclerosi multipla, encefalite, miastenia grave, atrofia muscolare progressiva, disturbi miotonici, patologie legate al sistema nervoso centrale e/o periferico, epilessia etc.);
- le turbe psichiche (causate da malattie, traumi, postumi di interventi chirurgici);
- l’insufficienza renale, se non curata tramite dialisi o trapianti.
Queste patologie sono, infatti, ritenute incompatibili con la
Sicurezza Stradale. Tuttavia, da questa lista sono state
eliminate tutte le malattie ematiche (riportate alla lettera G della suddetta Appendice, articolo 320 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Come si legge nel provvedimento del 10 luglio scorso, la norma è stata abrogata: “in considerazione del progresso scientifico intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle ultime terapie per la cura delle
malattie del sangue”.
La normativa riguardante le patenti speciali, rivolte a disabili, diabetici ed epilettici, che comprende le patenti AS, BS, CS, DS segue regole molto severe. In particolare, il
rinnovo patente per i diabetici, deve essere eseguito secondo la prescrizione della Commissione Medica Locale, a seguito di una visita specifica. Dopo tale accertamento medico è possibile valutare l’abilità alla guida dell’interessato, in termini di capacità visiva e controllo glicemico, e fissare la
durata di validità della patente speciale.
Secondo la normativa, le situazioni di patologie considerate dei ‘casi dubbi’, ovvero in cui gli aspiranti automobilisti abbiano affezioni corrette da apposite protesi, saranno valutate dalla Commissione medica locale, che potrà avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.
Patente di guida e malattie endocrine
Come riporta la normativa, in caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la
sicurezza della guida, la patente non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma della stessa sia espressamente certificata da parte della Commissione medica locale.
Patologie del sistema nervoso e Patente di guida
Per quanto riguarda le malattie del sistema nervoso, secondo l’attuale normativa, la
licenza di guida non deve essere né rilasciata, né confermata a candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
Dopo il
giudizio della Commissione Medica Locale e con la sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) menzionati, a seguito dell’esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, può essere
rilasciata o confermata la patente di guida; a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona (non pregiudichi la sicurezza della guida). Nello specifico, gli interessati, devono mostrarsi capaci di usare
in condizioni di totale sicurezza i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale richiedono il
rilascio della patente. La validità della stessa non può essere superiore a due anni; per la sua conferma e
Revisione valgono le stesse modalità.
Idoneità alla guida e Epilessia
In Italia la legge stabilisce che i ‘soggetti considerati inclini all’epilessia’ valutati dalla Commissione medica locale, possono ottenere: il
rilascio della patente di guida per le sole categorie A e B, purché non vi siano crisi da almeno due anni, indipendentemente dall’assunzione di farmaci;
la validità della patente, per un periodo non superiore ai due anni, sostenendo un’apposita visita neurologica.
Se in 10 anni non si hanno crisi epilettiche, si può essere esonerati dall’
obbligo di revisione biennale della patente. La normativa afferma inoltre che la patente di guida per le categorie C-D-E non può essere rilasciata né confermata a chi è affetto da epilessia.
Licenza di guida e malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da
turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico, o colpiti da ritardo mentale grave, o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità (quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida). Questo limite può decadere nei casi in cui la Commissione medica locale valuti in modo diverso la situazione, avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. Tale Commissione terrà in quest’ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi ‘casi speciali’ non può essere superiore a due anni (per la sua conferma e revisione valgono le stesse modalità).
Patente di Guida in caso di dipendenze e sostanze psicoattive.
Secondo il Codice Stradale, la patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di
dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente
sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più ‘attuale’ la Commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di
recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista di una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma del tesserino rosa. Essa tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni, per la sua conferma e Revisione valgono le stesse direttive.
Licenza di guida e malattie dell’apparato urogenitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la
patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l’
insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla Commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la
Revisione del Tesserino Rosa valgono le stesse modalità.
Rinnovo Patente a chi è affetto da sordità
Ricordiamo che la circolare del Ministero della Salute, emanata lo scorso 14 agosto, per semplificare la procedura di
rilascio della patente di guida a soggetti affetti da patologie dell’udito stabilizzate (ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381) ha introdotto procedure più chiare per il rilascio e il rinnovo della stessa. Secondo la nuova normativa, se la Commissione medica locale accerta che il paziente è affetto da patologia non suscettibile di aggravamento, per il successivo rinnovo non occorrerà passare di nuovo la visita in Commissione; sarà sufficiente il controllo del medico monocratico.
Diritto di guidare e Sicurezza Stradale
Secondo l’
art. 119 del Codice della Strada: “
non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, chi è affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”.
Le ultime variazioni sulla normativa in vigore chiariscono le condizioni, attraverso le quali, il
diritto di accedere alla patente di guida è garantito a tutti gli automobilisti in grado di guidare in assoluta sicurezza.
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