Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Mcheli, recependo la direttiva UE 2018/645 di modifica delle precedenti direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo per estendere l’obbligo della patente di guida professionale a tutti. La nuova direttiva prevede quindi modifiche relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci e persone e stabilisce che la licenza CQC non sarà più necessaria solo a chi svolge l’attività di autotrasportatore, ma a tutti coloro che guidano con patenti C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, eliminando così il riferimento all’attività di guida professionale ed estendendo gli obblighi a tutti i conducenti di veicoli la cui guida richieda le patenti sopra citate.
Di conseguenza, chi possiede una delle suddette patenti di guida superiore dovrà sostenere anche gli esami per il conseguimento della qualifica CQC e i relativi corsi di aggiornamento previsti per mantenere l’abilitazione, anche se non svolge l’attività professionale di conducente di merci o persone. La CQC ad oggi non è obbligatoria per chi guida veicoli pesanti come camion o un autobus in conto proprio, quindi non in modo professionale, ma appena il decreto sarà reso esecutivo gli obblighi verranno estesi anche a tutti i conducenti delle patenti di categoria C, CE e D, indipendentemente se la guida dei mezzi pesanti sia per conto proprio o conto terzi.
Il decreto, inoltre, prevede che gli Stati Membri dell’UE si scambino reciprocamente le informazioni in materia di qualificazione dei conducenti tramite specifica rete informatica e stabilisce la cadenza periodica dei corsi di formazione obbligatori per mantenere le abilitazioni conseguite. Il testo proposto sarà ora preso in esame da Camera e Senato per ottenere l’approvazione definitiva.
Cos’è la CQC e a cosa serve
Con il termine CQC si intende la “Carta di Qualificazione del Conducente” ovvero l’abilitazione di guida professionale necessaria ai conducenti per il trasporto di merci o persone su strada. La CQC, introdotta dall’Unione Europea con la direttiva 2003/59/CE, certifica il possesso delle capacità professionali per svolgere l’attività di autotrasportatore, per la quale è necessario il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C/C+E o D/D+E. Essendo direttamente collegata alla patente, qualora questa dovesse essere sospesa o ritirata, le conseguenze ricadrebbero anche su tale qualifica. Discorso diverso invece riguarda “i punti della patente”, infatti, in caso di infrazione, questi vengono decurtati dalla patente professionale solo se la stessa è stata commessa durante lo svolgimento dell’attività di autotrasporto.
Sul sito ufficiale della Polizia di Stato in merito alla CQC si legge che si tratta di “un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida necessario per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE”.
La CQC non è quindi una patente speciale, ma una certificazione obbligatoria per coloro che conducono veicoli di massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di merci o persone. Si può conseguire la qualifica per una sola delle due categorie (merci o persone) o per entrambe:
- la CQC merci (CQCM) – integrazione delle patenti C; C1; C+E; C1+E – deve essere conseguita da chi effettua il trasporto di cose in conto terzi con veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, inclusi rimorchi o semirimorchi;
- la CQC persone (CQCP) – integrazione delle patenti D; D1; D+E; D1+E – è invece riservata a chi effettua il trasporto di persone con autobus (veicoli con capienza superiore a 9 posti) in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente.
Secondo la circolare 18.559 del 6 giugno 2019 i casi in cui ad oggi si è esenti dalla CQC sono correlati al requisito di professionalità ovvero se il personale assunto per la guida di veicoli per il trasporto di merci o persone è assunto con qualifica di autista ha l’obbligo del conseguimento. Sono invece esclusi i conducenti dei seguenti veicoli:
- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione e di veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione ovvero ancora circolanti con targa di prova;
- veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
- veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
- veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio come C.R.I.- Protezione Civile;
- veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale.
Come ottenere la CQC
Per ottenere la CQC è necessario effettuare o un corso di formazione iniziale della durata di 280 ore (260 ore di teoria + 20 di pratica) oppure un corso accelerato di 140 ore (130 di teoria + 10 di pratica), a seconda delle necessità. La qualifica, una volta conseguita, ha una validità di 5 anni e va rinnovata frequentando un altro corso di aggiornamento della durata di 35 ore.
Per il trasporto di merci, se il conducente ha un’età inferiore ai 21 anni non può guidare autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. Questo limite può essere rimosso al compimento dei 21 anni o seguendo poi il corso completo da 280 ore. Per il trasporto di persone, invece, se il candidato ha un’età inferiore ai 23 anni non può condurre autobus con più di 16 passeggeri o con una percorrenza di più di 50 km per i servizi di linea. Il limite può essere superato al compimento dei 24 anni di età e frequentando il corso di 280 ore. Per chi possiede già una delle due certificazioni e vuole conseguire anche l’altra, è possibile completare la qualifica frequentando solo il corso di 35 ore, integrando così gli argomenti inerenti alla parte di CQC mancante.
La CQC non si può prendere da privatista, è infatti obbligatoria la frequenza al corso organizzato da una scuola guida autorizzata e l’esame va sostenuto presso la sede della Motorizzazione Civile della propria provincia. L’esame va sostenuto entro un anno dal termine del corso.
In merito ai limiti d’età sulla CQC, sempre la circolare 18.559 di giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha stabilito che tutti i giovanissimi che vogliano conseguire la CQC potranno farlo e, al termine del loro percorso formativo, riceveranno una patente CQC che presenterà sia il codice 95 che il codice nazionale 107. Quest’ultimo indica la deroga ad un limite di guida sui veicoli legato all’età. Il candidato di 18 anni, in possesso di patente B, che vorrà seguire un corso per conseguire sia la patente C che la CQC merci, potrà farlo tranquillamente e al termine degli esami sostenuti con esito positivo riceverà la patente CQC con l’apposizione del codice 95 sulla riga della patente C e del codice 107 che indica appunto la deroga ai limiti di età, fondamentale in caso di controlli.
Su cosa verte l’esame della CQC?
L’esame CQC dura 90 minuti, in cui il candidato è chiamato a rispondere ad un quiz con 70 domande a risposta multipla, di cui 40 generali e 30 specifiche sulla qualifica per il trasporto di merci o persone. La prova si considera superata se il candidato non ha superato il limite massimo di 7 errori. Qualora l’esame non venga superato, il candidato dovrà presentare nuovamente domanda di partecipazione e potrà ripeterlo dopo 30 giorni.
Per l’estensione della qualifica già in possesso, invece, l’esame è più breve e prevede solo un quiz di 30 domande da svolgere in 40 minuti di tempo, con un margine di massimo 3 errori.
Quanto costa conseguire la CQC?
Le tariffe per il conseguimento della licenza CQC non sono standard e variano di città in città. Il costo può partire dagli 850 euro per la CQCP e raggiungere anche i 4.000 euro per la CQCM. Il corso di aggiornamento ha invece un costo indicativo di 200/250 euro. All’importo del corso di formazione, si aggiungono poi circa 50 euro di bollettini per fare domanda per l’esame, il costo di 16 euro della marca da bollo e il costo delle fototessere. Nel momento in cui la CQC si consegue insieme alla patente si aggiunge anche il costo del bollettino della patente e della visita medica.
CQC: le novità per le autoscuole introdotte dalla circolare del 6 giugno 2019
- I titolari di CQCP possono richiedere il rilascio della KB.
- In caso di dubbio sull’obbligatorierà della CQC, è necessario tener presente l’elemento caratterizzante della “professionalità”.
- Se la patente di guida italiana è scaduta deve essere prima rinnovata e solo dopo si può procedere con la carta di qualificazione del conducente.
- Le autoscuole e gli enti di formazione devono necessariamente allegare la marca da bollo alla richiesta di autorizzazione per svolgere i corsi per la CQC.
- I corsi organizzati all’interno delle aziende possono essere frequentati solo dai dipendenti e le autoscuole devono ottenere l’approvazione dalla Motorizzazione Civile.
- I docenti della CQC devono dimostrare di avere seguito i corsi di aggiornamento, anche se sono già stati autorizzati.
- Se l’autoscuola è distante dall’autostrada, le esercitazioni possono essere effettuate sulle strade extraurbane.
- La comunicazione di inizio corso deve essere effettuata 3 giorni prima (lavorativi).
Per conoscere le ulteriori novità dovremo attendere l’approvazione definitiva della proposta del decreto legislativo per il 2020.
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