Nuovo accordo tra Italia e Albania per la conversione delle patenti a partire dal 12 Luglio 2021
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – D.G. per l’Unione Europea ha reso noto che il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 17 marzo 2021 tra Luigi Di Maio e Olta Xhaçka , è in vigore dal 12 luglio 2021.
Questo accordo sarà valido per 5 anni (12 Luglio 2026), e al termine di questo periodo le parti si potranno nuovamente incontrare, per discutere sul rinnovo del presente accordo.
Le disposizioni
La conversione delle patenti di guida albanesi, senza esami, deve essere effettuata dagli Uffici Motorizzazione Civile in conformità alle disposizioni definite nel documento.
Tra gli allegati dell’accordo è anche compreso l’elenco denominato Modelli di patenti di guida che identifica i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Albania, da ritenere validi ai fini della conversione. Gli UMC potranno quindi accettare solo le patenti di guida albanesi redatte sui modelli individuati dall’elenco in questione le cui immagini integrano lo stesso.
La patente albanese in originale è ritirata dall’UMC – per la restituzione alla Rappresentanza diplomatica albanese- all’atto della consegna della patente italiana ottenuta per conversione, come peraltro previsto dall’art. 7 dell’Accordo.
Non si potrà procedere alla consegna della patente di guida italiana nel caso non venga depositata la patente albanese in originale, anche se esibita in precedenza.
Per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di guida estera di cui si chiede la conversione.
L’accordo sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti albanesi conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia. Inoltre non possono essere convertite patenti albanesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Quando si può richiedere la conversione?
Il titolare di patente albanese può chiedere la conversione della patente stessa esclusivamente nel caso in cui, al momento della presentazione dell’istanza:
– la patente albanese non sia scaduta di validità,
– il titolare stesso sia residente in Italia da meno di quattro anni.
In presenza di patente albanese scaduta di validità o di acquisizione della residenza in Italia da un tempo superiore a quattro anni, gli UMC non accetteranno l’istanza di conversione
Al fine di garantire la massima diffusione delle presenti istruzioni e ridurre quindi il rischio di pregiudizio agli interessati per il differimento della applicabilità dell’Accordo rispetto alla sua entrata in vigore ed alla sua applicazione parziale, codesti UMC daranno esecuzione alle presenti istruzioni a decorrere dal settimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MIMS.
A titolo esemplificativo:
1) patente albanese con scadenza 11 luglio 2021, ovvero quattro anni dalla data di acquisizione della residenza anagrafica compiuti l’11 luglio 2021: non convertibile;
2) patente albanese con data di scadenza compresa tra il 12 luglio 2021 ed il sesto giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare, ovvero quattro anni dalla data di acquisizione della residenza anagrafica compiuti tra il 12 luglio 2021 ed il sesto giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare: convertibile a condizione che la relativa domanda sia presentata entro 31 ottobre 2021.
Quali sono i documenti necessari?
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, con l’indicazione della data e luogo dell prima acquisizione di residenza in Italia
- Certificato medico in bollo con una foto
- Due foto, di cui una autenticata
- Patente albanese in corso di validità
- Traduzione integrale giurata della patente di guida
- Fotocopia del documento di identità
- Fotocopia del Codice Fiscale
- Fotocopia del Permesso di soggiorno / carta di soggiorno oppure ricevuta postale in caso di primo rilascio o rinnovo.
I cittadini albanesi che non risiedono stabilmente in Italia ma sono di passaggio o sono in viaggio per brevi periodi, possono circolare liberamente se in possesso di una patente di guida internazionale accompagnata dalla patente nazionale albanese in corso di validità.
Per tutti i cittadini interessanti, è bene rivolgersi direttamente all’Ufficio della Motorizzazione locale o presso un’autoscuola GEV per avere informazioni più dettagliate sulla conversione della propria patente.
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