Guida in stato di ebbrezza: revoca della patente, sanzioni e punti decurtati

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla guida in stato di ebbrezza, sul ritiro della patente per eccesso di alcol alla guida e sulla relativa revoca dei punti patente.

Guida in stato di ebbrezza: revoca della patente, sanzioni e punti decurtati
Ci sono scelte che possono cambiare la vita… la guida in stato di ebbrezza è un grave reato che può avere conseguenze terribili per noi stessi e per chiunque incrociamo sulla nostra strada. Nel tempo le pene previste per tale infrazione si sono acuite, motivando gli automobilisti ad avere una condotta al volante prudente e responsabile.

 

Alcol al volante: norme e sanzioni

La guida in stato di ebbrezza è vietata in Italia e in tutto il mondo, perché gli effetti negativi dell’alcol incidono pesantemente sulle prestazioni al volante del conducente. Il Codice Stradale sanziona tale condotta negli articoli 186 e 186 bis, affermando che il reato è di competenza del tribunale del luogo dove è stata accertata l’inosservanza. Dalla violazione deriva la denuncia all’Autorità giudiziaria, che avvia un procedimento penale a carico del conducente ritrovato con eccesso di alcol alla guida.

 

Mai guidare sotto l’influenza dell’alcol!

Secondo la normativa italiana vigente, il valore limite legale del tasso di alcolemia è pari a 0,5 g/litro. Guidare un veicolo oltre questo limite, e quindi in stato di ebbrezza, costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada.

 

Il prezzo della guida in stato di ebbrezza

Secondo l’articolo 186 del Codice stradale è vietato guidare in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Chiunque si metta al volante in tale stato psico-fisico è punito con una gravosa pena, differente in base al tasso alcolico riscontrato. Secondo le vigenti regole de Codice della strada:

  • la guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punita con l’ammenda da 500 a 2000 euro e la sospensione patente da 3 a 6 mesi;
  • la guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l è perseguita con l’ammenda da 800 a 3200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno;
  • la guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è punita con l’ammenda da 1500 a 6000 euro, l’arresto da 6 mesi ad un anno, la sospensione patente da 1 a 2 anni, il sequestro preventivo del veicolo e la confisca dello stesso (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

 

Quando avviene la Revoca della Patente di guida?

La tanto temuta revoca del tesserino rosa per eccesso di alcol al volante avviene in seguito ad alcune gravi trasgressioni, in particolare quando:

  • il reato è stato commesso da un conducente di autobus o veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t);
  • in caso di recidiva biennale (nel caso in cui la stessa persona ripete le violazioni nel corso di un biennio).

La Revoca della patente è disposta anche quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’influenza di droghe, ha provocato un sinistro stradale.

 

Incidente stradale e Revoca della Patente di guida

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene citate sono ancora più dure: la patente di guida è revocata e le sanzioni previste dagli articoli 186 (comma 2) e 186 bis (comma 3) del Codice della Strada sono raddoppiate. Si dispone inoltre il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione riscontrata.

 

Revoca della patente in caso d’incidente

Secondo il Codice Stradale, quando si provoca un incidente che causa la morte di una o più persone guidando in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, si attua il reato di omicidio stradale. La sanzione penale è più onerosa nel caso in cui chi guida risulta al volante in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o in stato di alterazione psico-fisica (conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). In questi casi si è puniti anche con il carcere (dagli 8 ai 12 anni).

 

Pena maggiorata per conducenti professionali brilli!

In caso di conducenti professionali, per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l). Secondo l’attuale normativa l’ipotesi più grave di omicidio e di lesioni personali stradali si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche alla presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

 

Il rifiuto di sottoporsi alla verifica del tasso alcolemico è un reato!

Evidenziamo che il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico è considerato reato. Esso si esegue attraverso l’etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L’esame è ripetuto due volte, con due misurazioni successive a distanza di 5 minuti.
Chiunque, senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi a tale controllo commette un illecito che prevede la stessa sanzione presunta per chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l:

  • ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno;
  • sospensione della patente da 1 a 2 anni;
  • fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell’illecito;
  • la perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Ci sono scelte che possono cambiare la vita… se decidi di bere, scegli di non guidare!

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